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Trattamento di fine rapporto

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Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

A chi si rivolge

Hanno diritto al Tfr:

  • i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
  • i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.

Quali sono le modalità di pagamento

Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).

In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:

  • in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
  • in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
  • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.

Come si ottiene

Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.

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