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Pensione di inabilità

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La pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.

A chi si rivolge
Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

Requisiti di accesso
La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero.

Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.

La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.

Come si ottiene
La domanda può essere presentata:

  • in attività di servizio;
  • successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L’interessato presenta all’amministrazione di appartenenza (o all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici direttamente, se già collocato a riposo):

  • il modulo di domanda per la pensione di inabilità;
  • un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.
È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.

In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

  • alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo);
  • a una commissione medica dell’Asl;
  • a una commissione medica di verifica.

Durata della prestazione
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.

Decorrenza
Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo.
Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

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