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Indennità di buonuscita

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L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il servizio.

A chi si rivolge
Si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall’Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inpdap con almeno un anno di iscrizione.

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr), con esclusione del personale non contrattualizzato (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, ecc.) per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data.

Come si calcola
A partire dalle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’importo della prestazione è calcolato in due quote:

  • la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);
  • la seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva mensile in base alla retribuzione utile mensile. Si considera come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Cosa s’intende per anni utili
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

Il riscatto di periodi e servizi prestati prima del 1° gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata riferita alla “prima quota”. Diversamente, i riscatti di periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010 si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota” di buonuscita.

Quali sono le modalità di pagamento
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per cessazione dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).

In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:

  • in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
  • in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
  • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.

Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.

Come si ottiene
La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda.
All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’amministrazione di appartenenza invia alla sede Inpdap competente per territorio la documentazione di rito per la liquidazione.

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