istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Chi siamo
L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il servizio.
A chi si rivolge
Si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall’Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inpdap con almeno un anno di iscrizione.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr), con esclusione del personale non contrattualizzato (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, ecc.) per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data.
Come si calcola
A partire dalle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’importo della prestazione è calcolato in due quote:
Cosa s’intende per anni utili
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
Il riscatto di periodi e servizi prestati prima del 1° gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata riferita alla “prima quota”. Diversamente, i riscatti di periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010 si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota” di buonuscita.
Quali sono le modalità di pagamento
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per cessazione dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).
In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.
Come si ottiene
La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda.
All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’amministrazione di appartenenza invia alla sede Inpdap competente per territorio la documentazione di rito per la liquidazione.