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Indennità premio di servizio

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L’indennità premio di servizio, o Ips, è una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all’Inpdap all’atto della cessazione dal servizio.

A chi si rivolge
E’ diretta ai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all’Istituto.

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Come si calcola
A partire dalle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’importo della prestazione è calcolato in due quote:

  • la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi;
  • la seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva mensile. Si considera come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Cosa s’intende per anni utili
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza ex Inadel e quelli riscattati. Il riscatto di periodi e servizi prestati prima del 1° gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata riferita alla “prima quota”. Diversamente, i riscatti di periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010 si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota” di Ips.

Quali sono le modalità di pagamento
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).

In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:

  • in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
  • in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
  • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.

Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.

Come si ottiene
La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda.
All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’ente di appartenenza invia alla sede Inpdap competente per territorio la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

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