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Cosa fornisce
Un finanziamento per l´esecuzione di opere pubbliche, acquisti di stabili da destinare a pubblici servizi e per la costruzione di case in cooperativa.
A chi si rivolge
Comuni, provincie, consorzi, cooperative edilizie, società ed enti costituiti allo scopodi costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari; enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato e delle Regioni e società concessionarie di lavori pubblici che intendano realizzare opere di pubblica utilità.
Come si ottiene
A domanda, adeguatamente motivata e documentata, contenente l´indicazione dell´importo e delle finalità per le quali si chiede il finanziamento.
Il mutuo viene concesso entro 255 giorni dalla presentazione della domanda.
Tassi
I mutui sono gravati da interessi al tasso fissato dal Consiglio di Amministrazione dell´Istituto. Attualmente il tasso è del 6%. I mutui sono inoltre gravati da commissioni dello 0,50%, per spese di amministrazione, e dello 0,50%, come premio compensativo dei rischi dell´operazione.
Tali commissioni sono trattenute sull´importo delle singole erogazioni.
Erogazione
I mutui vengono erogati generalmente a stati di avanzamento lavori e/o su fattura, a rimborso di altre spese sostenute.
Durata
Il periodo di ammortamento è, in genere, di 15 o 20 anni in relazione alle varie tipologie di mutuo, ma puņ raggiungere anche i 35 anni.
Rimborso
Per gli enti locali l´ammortamento è iniziato con decorrenza dall´anno successivo a quello di formalizzazione del provvedimento di concessione.
Per le cooperative edilizie il rimborso inizia generalmente dal 1° gennaio successivo alla data del rilascio del certificato di abitabilità del fabbricato. In ambedue i casi
l´ammortamento è a rata costante annua posticipata.
La rateizzazione è generalmente mensile per le cooperative e bimestrale per gli enti, con possibilità di rateizzazione semestrale per gli enti e trimestrale per le
cooperative con applicazione del tasso equivalente.
Rimborso per rinegoziazione
L´Istituto ha disposto di procedere al rimborso delle penalità addebitate alle cooperative edilizie che hanno rinegoziato il residuo debito del mutuo. Le cooperative edilizie interessate dovranno presentare specifica istanza all´Inpdap entro il termine perentorio del 30 settembre 2008. (Vedere documentazione)
È utile sapere
Attualmente la prestazione è sospesa ed è in corso la negoziazione per il debito residuo dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 2002.Per le cooperative edilizie si sta applicando il Protocollo d´intesa col Ministero delle Infrastrutture firmato il 3 agosto 2005.
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