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Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

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Previdenza obbligatoria
Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

A chi si rivolge
Hanno diritto al Tfr:

  • i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
  • i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
  • i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.

Come si ottiene
Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, soltanto sottoscrivere la dichiarazioneriportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.

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