Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti a tutte le forme esclusive (Stato ed Enti locali)
Sono riscattabili i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 564 del 1996:
- i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto). Si è in attesa di un decreto ministeriale per l’esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto;
- i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996;
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.
Sono riscattabili inoltre i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un paese membro dell’Unione europea, se attestano una formazione necessaria per poter esercitare una professione nello stato in questione. |
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