Al momento di trasferirsi in un paese straniero un pensionato Inpdap può decidere se riscuotere la propria pensione direttamente nello Stato in cui intende stabilirsi oppure conservare il pagamento in Italia.
Per riscuotere la pensione all’estero
La richiesta va presentata alla propria sede Inpdap - provinciale o territoriale - che si occupa del pagamento della pensione: questa provvede a trasferire la partita di pensione all’Ufficio Pensioni Estero della Sede territoriale Roma 4
- chi si trasferisce in uno dei paesi dell’Unione monetaria europea (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna) può chiedere l’accreditamento della pensione su conto corrente bancario o postale estero o l’emissione di un assegno bancario in Euro. Per coloro che già risiedono o che intendono trasferirsi a Cipro e Malta (paesi che dal primo gennaio 2008 sono membri dell’Unione Monetaria Europea) il pagamento della pensione, già in Euro, proseguirà ancora per qualche mese attraverso l’ambasciata e il consolato, in attesa che l’Inpdap completi le procedure per consentire l’accreditamento diretto della pensione.
- chi stabilisce la propria residenza in uno stato al di fuori dell’Unione monetaria può contattare via e-mail l’Ufficio Pensioni Estero (pensionatiestero@inpdap.gov.it) per avere informazioni sulle modalità di riscossione della propria pensione.
Per riscuotere la pensione in Italia
Chi, pur risiedendo all’estero, è domiciliato in Italia può richiedere l’accreditamento della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano. Tutte le comunicazioni verranno spedite al domicilio indicato sulla richiesta.
Il trattamento fiscale dei redditi da pensione
Il governo italiano ha stipulato accordi bilaterali con un gran numero di paesi esteri per un trattamento fiscale unitario. Le informazioni sulle singole convenzioni internazionali in vigore le offre il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha pubblicato i testi delle convenzioni (vedi sezione Link).
Detrazione per carichi di famiglia
La legge finanziaria 2007 ha esteso ai pensionati residenti all’estero il diritto a usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia per gli anni 2007, 2008 e 2009. I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:
- le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili);
- il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.
I residenti in Paesi membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (vedi Documentazione) possono utilizzare il modulo di autocertificazione (vedi Sezioni di riferimento) per attestare i requisiti richiesti.
I residenti in tutti gli altri Paesi devono presentare la documentazione in originale prodotta dal Consolato italiano, o la documentazione con l’apostille.
L’apostille è un’annotazione specifica apposta sul certificato originale (rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza) da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale del 1961; il documento pertanto non deve essere legalizzato dal Consolato.
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