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Pensioni: il pagamento
Operazione RED

l’attività di verifica dei redditi che l’Inpdap svolge ogni anno per i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:

  • integrazione della pensione al minimo (art. 2, comma 13, legge n. 335 del 1995)
  • assegno per il nucleo familiare
  • pensione al coniuge superstite
  • incremento di maggiorazione (art. 38 legge 448 del 2001)
  • somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima, legge 127 del 2007)

Cosa fare

Il pensionato, su richiesta scritta dell’Inpdap, deve fare una dichiarazione reddituale e consegnarla ai soggetti abilitati in convenzione con l’Istituto, cioè: Centri di assistenza fiscale (vedi elenco a fondo pagina), Consulenti tributari, Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori dei conti.

I soggetti abilitati, ricevute le dichiarazioni, ne elaborano i dati e le inviano telematicamente all’Inps che provvede così a integrare i dati acquisiti con quelli presenti nel data base delle pensioni, nel Casellario centrale dei Pensionati e nell’archivio reddituale e li trasmette all’Inpdap.

L’elenco dei soggetti convenzionati viene aggiornato ogni anno ed è consultabile presso gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) delle varie sedi. È possibile conoscere tale elenco anche telefonando al call center con il numero verde gratuito 800–10–5000.

Sono interessati dalla verifica reddituale:

  • i titolari di trattamenti pensionistici i cui importi sono collegati alla situazione reddituale del percettore e/o dei componenti del suo nucleo familiare, inclusi i pensionati ultrasettantacinquenni che hanno percepito nel corso degli anni 2007 e/o 2008 la somma aggiuntiva di cui alla legge n. 127 del 2007 (cosiddetta quattordicesima)
  • i percettori di soli redditi derivanti da pensione, ancorché tali redditi siano stati già dichiarati in sede di operazione Red 2008
  • i titolari di una pensione sia di reversibilità (sorta dopo il 17 agosto 1995) sia diretta, entrambe erogate dall’Inpdap.

Non devono invece presentare alcuna dichiarazione:

  • i pensionati ultrasettantacinquenni che risultavano, nella precedente operazione Red 2008, non possedere alcun reddito diverso da pensione.

Dichiarazione redditi 2009

Nel mese di febbraio l’Inpdap ha provveduto ad inviare, ai soli pensionati interessati alla verifica reddituale, la richiesta dei redditi relativi all’anno 2008 nonché gli eventuali solleciti per i redditi dell’anno 2007 qualora non fossero stati ancora comunicati.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 207 del 2008 convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14 articolo 35, nel mese di aprile è stata inviata (agli stessi pensionati interessati dalla precedente comunicazione) una seconda lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Coloro i quali avessero già provveduto a comunicare i dati reddituali attraverso i soggetti convenzionati non devono tener conto della seconda lettera.

Nel caso in cui i pensionati destinatari della verifica reddituale non abbiano ricevuto le lettere “Richiesta redditi”potranno segnalarlo alla Sede Inpdap competente che provvederà a regolarizzare le relative partite di pensione.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Per la comunicazione dei redditi i pensionati dovranno rivolgersi entro il 30 giugno di ciascun anno esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati (Caf, professionisti) che forniscono gratuitamente la consulenza per acquisire i dati reddituali sulla base della documentazione presentata dall’interessato.

Con decreto legge n. 207 del 2008 (Decreto Milleproroghe), convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14, è stato previsto l´obbligo per l’Inpdap, prima di procedere alla rideterminazione della prestazione collegata al reddito, di inviare un sollecito a quei pensionati che entro il termine stabilito non hanno provveduto a presentare la comunicazione reddituale.

Di conseguenza annualmente viene prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione.

Il pensionato, al quale è stata sospesa la prestazione legata al reddito perché non ha presentato la dichiarazione entro il termine ultimo previsto per la comunicazione dei dati reddituali, potrà, secondo quanto stabilisce il comma 13 del già citato art. 35, presentare la dichiarazione reddituale 2009 entro il 30 giugno dell’anno successivo. Qualora sussistano le condizioni, la prestazione precedentemente sospesa, verrà ripristinata, a partire dal mese successivo alla comunicazione, con la corresponsione degli importi sospesi. Se invece la comunicazione viene presentata dopo il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione verrà ripristinata, previa verifica dei requisiti, senza gli arretrati.
In ogni caso, per la presentazione della dichiarazione, il pensionato dovrà rivolgersi sempre ed esclusivamente ai soggetti abilitati (Caf e professionisti in convenzione con l’Inpdap).

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