È l’attività di verifica dei redditi che l’Inpdap svolge ogni anno per i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:
- integrazione della pensione al minimo (art.2, comma 13, della legge n.335/95);
- assegno per il nucleo familiare;
- pensione al coniuge superstite;
- incremento di maggiorazione (art. 38 della legge 448/2001).
Cosa fare
Il pensionato, su richiesta scritta dell’Inpdap, deve fare una dichiarazione reddituale e consegnarla ai soggetti abilitati in convenzione con l’Istituto, cioè: Centri di assistenza fiscale (vedi elenco a fondo pagina), Consulenti tributari, Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori dei conti.
I soggetti abilitati, ricevute le dichiarazioni, ne elaborano i dati e le inviano telematicamente all’Inps che provvede così a integrare i dati acquisiti con quelli presenti nel data base delle pensioni, nel Casellario centrale dei Pensionati e nell’archivio reddituale e li trasmette all’Inpdap.
L’elenco dei soggetti convenzionati viene aggiornato ogni anno ed è consultabile presso gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) delle varie sedi. È possibile conoscere tale elenco anche telefonando al call center con il numero verde gratuito 800-10-5000.
Non devono presentare alcuna dichiarazione i pensionati:
- di età uguale o superiore ai 75 anni che nella campagna reddituale 2004 avevano come reddito la sola pensione;
- titolari di trattamenti pensionistici Inpdap o Inps per i quali l’Inps già provvede a effettuare la verifica reddituale;
- titolari di pensione di reversibilità (dopo il 17 agosto 1995) e di pensione diretta, entrambe erogate dall’Inpdap, per i quali l’Istituto ha provveduto a quantificare le somme indebitamente erogate sulla base dei redditi relativi al periodo 1° gennaio 2003 – 30 novembre 2006 derivanti da pensioni dirette (integrate con eventuali redditi da ulteriori trattamenti risultanti dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps);
- che hanno già presentato la dichiarazione per la rilevazione RED 2006 (relativa agli anni 2004 e 2005) e i cui redditi propri e del nucleo familiare diversi da pensione, risultino invariati anche per gli anni successivi.
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