L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta una tantum (cioè una sola volta) al lavoratore quando cessa dal servizio (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni).
L’importo è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento retributivo annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
A chi si rivolge
Si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall’Inpdap, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inpdap con almeno un anno di iscrizione.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr).
Come si ottiene
La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda.
All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’amministrazione di appartenenza invia alla sede Inpdap competente per territorio la documentazione di rito per la liquidazione. |