Cumulo di servizi prestati nei paesi dell’Unione europea
Si tratta della possibilità di cumulare i diversi periodi assicurativi fatti valere negli stati appartenenti all’Unione europea per ottenere una prestazione pensionistica (regolamento Ce 1606 del 22 luglio 1998, entrato in vigore il 25 ottobre dello stesso anno).
A chi si rivolge
A tutti i dipendenti pubblici.
Requisiti e termini di presentazione della domanda
Ogni stato membro dell’Unione europea deve tener conto dei periodi di assicurazione (o periodi assimilati) che il lavoratore ha compiuto in un altro stato membro per i requisiti necessari al diritto a pensione.
Per ottenere il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano per i dipendenti pubblici possono essere totalizzati:
- tutti i periodi esteri fatti valere in regimi speciali per pubblici dipendenti (es. periodi di servizio da dipendente pubblico italiano più periodi di servizio da dipendente pubblico spagnolo);
- i periodi esteri di assicurazione nei regimi generali per lo svolgimento di attività che, se svolta in Italia, comporterebbe l’applicazione delle vigenti norme sul coordinamento interno (es. periodi di servizio da dipendente pubblico italiano più periodi per attività autonoma in Germania).
Quando è indispensabile ricorrere alla totalizzazione per ottenere il diritto alla prestazione pensionistica, l’importo è calcolato utilizzando la tecnica del pro-rata.
Quando invece il dipendente ha diritto alla prestazione pensionistica indipendentemente dalla totalizzazione, viene effettuato un doppio calcolo di pensione (il primo, con i soli periodi nazionali e il secondo comprendente anche quelli esteri), e viene conferito l’importo più favorevole.
Per determinare il diritto e la misura della pensione vengono valutati anche i periodi assicurativi o gli eventi (morte, invalidità, vecchiaia) anteriori al 25 ottobre 1998, se il dipendente a quella data, con la totalizzazione dei periodi svolti in Italia e nell’Unione europea, può soddisfare i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva che vigono nella legislazione italiana. I periodi anteriori a quella data sono tenuti in considerazione per la liquidazione delle prestazioni, ma ai fini dei pagamenti la prima data utile resta comunque quella del 25 ottobre 1998.
Un trattamento analogo è previsto per le domande di riesame presentate nei primi due anni, cioè entro il 24 ottobre 2000. Se la domanda è presentata in epoca successiva i diritti sono acquisiti dalla data della domanda, salvo disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale. Il ricalcolo della prestazione, tuttavia, sarà effettuato non più come prestazione autonoma nazionale, ma con l’utilizzazione della tecnica comunitaria del pro-rata.
Come si ottiene
Per quanto riguarda l’Italia, l’istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti è l’Inpdap. Le domande di prestazioni in regime internazionale vanno inviate alla sede Inpdap competente per territorio.
La domanda di totalizzazione dei periodi esteri deve essere presentata prima del pensionamento. Se la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri non è determinante per ottenere la pensione italiana (perché, ad esempio, si è già raggiunto il diritto a pensione oppure si conta di rimanere in servizio fino al limite di età) il dipendente può sempre richiedere la sola pensione a carico dello stato estero, purché i relativi periodi di assicurazione siano di almeno dodici mesi. La sede Inpdap competente compilerà e invierà i moduli necessari alla liquidazione; la pensione verrà attribuita quindi al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo stato estero e verrà pagata dall’ente previdenziale estero competente.
Il dipendente può presentare sia la domanda di totalizzazione sia quella di pensione a carico dello stato estero:
- alla sede Inpdap competente per territorio se dipendente di enti locali;
- all’amministrazione di appartenenza se dipendente di altri enti (statali, aziende autonome, e così via).
È opportuno presentare domanda di pensione a carico di uno stato estero solo quando ci si avvicina al momento della maturazione dei requisiti: da evitare le domande presentate con molto anticipo, che sono inefficaci e impongono di presentarne una seconda.
A partire dal 25 ottobre 1998 non valgono più le domande di riscatto di periodi di lavoro all’estero se questo periodo di lavoro è stato svolto in uno degli stati dell’Ue e può quindi essere totalizzato secondo le modalità sopra esposte per ottenere una pensione a carico del regime generale italiano. Le domande di riscatto dei periodi di servizio prestati in uno stato dell’Ue presentate prima di quella data rimangono valide, ma il dipendente può rinunciarvi prima del provvedimento definitivo se vuole avvalersi della facoltà di totalizzare quei periodi di lavoro secondo la nuova normativa. |