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Riscatti, ricongiunzioni e totalizzazioni

Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps

Con questa prestazione, conosciuta anche come ricongiunzione in uscita, il dipendente pubblico che cessa dal servizio senza il diritto a pensione può costituire una posizione contributiva presso l’Inps, e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all’Inpdap (legge 322 del 1958).

A chi si rivolge
Possono beneficiare della prestazione gli iscritti all’Inpdap che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione.

Come si ottiene
Dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug: l’iscritto, cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, deve presentare domanda di costituzione della posizione assicurativa presso la sede provinciale o territoriale Inpdap, indicando la sede Inps dove intende trasferire i contributi. Non esistono termini di decadenza per i superstiti dell’assicurato.

Dipendenti dello Stato: se il dipendente civile o il militare in servizio permanente o continuativo cessa dal servizio, e non ha maturato l’anzianità di servizio necessaria al diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps per il periodo di servizio prestato avviene d’ufficio, e non occorre presentare domanda.

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