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Previdenza obbligatoria
Trattamento di fine rapporto

Trattamento ai superstiti
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio il Tfr maturato fino a quel momento spetta nell’ordine:

  • al coniuge superstite e agli orfani;
  • ai genitori, se a carico dell’iscritto;
  • a fratelli e sorelle, se a carico dell’iscritto.

In caso di mancanza delle persone elencate e di diverse disposizioni testamentarie, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Non sono validi eventuali accordi presi dal lavoratore relativi alla destinazione e ripartizione del Tfr.
In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione dal servizio la somma maturata a titolo di Tfr, come ogni altro bene, entra a far parte dell’asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione.

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