È il servizio di assistenza fiscale che l’Inpdap offre ai pensionati che presentano il modello 730. L’Istituto, infatti, ricevuti i modelli 730:
- ne esegue il controllo formale;
- effettua il conguaglio rispetto alle ritenute già operate;
- recupera l’imposta da pagare o corrisponde il credito sulla pensione;
- restituisce al pensionato la dichiarazione con il prospetto di liquidazione dell’imposta e il risultato del conguaglio finale;
- trasmette all’Amministrazione finanziaria i dati elaborati e la busta recante la scelta dell’otto e del cinque per mille.
Cosa fare
Il pensionato che non ha mai presentato il modello 730 all’Inpdap deve fare una domanda in carta semplice, a inizio anno, alla Sede di appartenenza. Chi, invece, si è già avvalso del servizio di assistenza non deve fare alcuna domanda e presenta il modello 730 secondo il calendario che l’Istituto pubblicizza ogni anno.
Il pensionato deve compilare il modello 730 in ogni parte e consegnarlo, insieme alla scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille, debitamente chiusa e sottoscritta nei lembi di chiusura, alla Sede di appartenenza.
Per i redditi del 2007 il pensionato deve presentare il modello 730/2008 entro il 30 aprile 2008 presso la sede territorialmente competente. Alcune sedi hanno definito appositi calendari per la presentazione dei modelli (vedi Sezioni di riferimento).
Il pensionato deve verificare l´esattezza di quanto contenuto nel modello: l´Inpdap non ha alcuna responsabilità in caso di inesattezze contenute nel modello elaborato e riscontrate dall´interessato oltre il termine del 31 maggio 2008. Dopo questa data gli errori possono essere corretti solo tramite il Modello 730 Integrativo o la dichiarazione dei redditi Modello Unico.
Il pensionato che si avvale dell’assistenza dei Caf o dei professionisti abilitati deve presentare il modello fiscale e la relativa documentazione entro il 31 maggio 2008.
Con il modello 730 il pensionato può dichiarare:
- redditi di lavoro dipendente, di lavori socialmente utili e di pensione;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (compensi vari, assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.)
- redditi di terreni e fabbricati
- alcuni redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
- alcuni redditi diversi (lavori autonomi occasionali)
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