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Cosa si ottiene
Al momento del pensionamento

Le forme pensionistiche complementari erogano le seguenti prestazioni:

  • prestazione pensionistica per vecchiaia che si consegue:
    • al raggiungimento dell’etè pensionabile del regime obbligatorio;
    • con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo.

  • prestazione pensionistica per anzianitè che si consegue:
    • con la cessazione dell’attivitè lavorativa;
    • con almeno 15 anni di partecipazione al fondo;
    • con un’età anagrafica di non più di 10 anni inferiore a quella pensionabile prevista dal regime obbligatorio.

La prestazione pensionistica è data dai versamenti effettuati e dal rendimento ottenuto dall’investimento del patrimonio durante la permanenza nel fondo. Può essere erogata in:

  • rendita periodica;
  • capitale per un importo massimo pari al 50% di quanto maturato e il rimanente in rendita;
  • capitale per l’intera somma maturata, nel caso in cui la rendita annua risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere inoltre l’erogazione di prestazioni anche in caso di premorienza (con eventuale erogazione di prestazione ai superstiti) o invaliditè degli aderenti.

Queste regole potrebbero variare con l’estensione al pubblico impiego delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 252 del 2005 sulla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato.
Le nuove regole per il settore privato prevedono, tra l’altro, una minore tassazione delle prestazioni e diversi requisiti di accesso.

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