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Cosa si ottiene
Prima del pensionamento

Anticipazione
Il dipendente iscritto alla forma pensionistica complementare da almeno 8 anni può richiedere un´anticipazione sull'intera posizione individuale maturata (contributi versati e rendimenti accumulati a esclusione della parte "figurativa") per alcune causali previste dalla legge e dallo statuto del fondo, tra le quali:

  • spese per interventi e terapie sanitarie a carattere straordinario;
  • acquisto prima casa per sè e per i propri figli;
  • ristrutturazione prima casa.

Il dipendente può reintegrare la posizione individuale secondo le modalità previste dalla forma pensionistica complementare.

Queste regole potrebbero variare con l´estensione al pubblico impiego delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 252 del 2005 sulla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato.

Trasferimento
L´aderente può chiedere di trasferire la propria posizione presso un´altra forma pensionistica complementare ma solo dopo un periodo di permanenza minimo di tre anni e, in ogni caso, non nei primi cinque anni di vita del fondo. Il trasferimento può avvenire in seguito a passaggio ad altra attività lavorativa in un settore per il quale non opera la forma pensionistica di provenienza. In tal caso non è necessario il rispetto del requisito minimo di permanenza.

Queste regole potrebbero cambiare con l´estensione al pubblico impiego del decreto legislativo 252 del 2005 sulla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato.

Riscatto
L´aderente può chiedere il riscatto, vale a dire la restituzione dell´intera posizione maturata per ottenere il capitale accumulato, in caso di:

  • cessazione dal servizio;
  • cambio attività lavorativa con passaggio a un settore di lavoro nel quale non opera la forma pensionistica complementare a cui è iscritto.

In caso di decesso dell´aderente al fondo, la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge o dai figli o, se a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Queste regole potrebbero variare con l´estensione al pubblico impiego delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 252 del 2005 sulla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato.

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